La legge 104 è quella che regola le invalidità civili da malattia, di qualunque genere si tratti. Ma ci sono delle regole da rispettare.
La Legge 104 è una normativa quadro che contiene disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili. Entrata in vigore nel febbraio 1992 è stata poi modificata nel 2000 dalla legge 53, nel 2010 dalla legge 183 e nel 2011 dal decreto legislativo 119.
I destinatari della Legge 104 possono usufruire di detrazioni fiscali del 19% e l’applicazione dell’iva agevolata al 4% per l’acquisto di supporti tecnici e informatici ad esempio: modem, computer, telefonia in genere, apparecchiature di domotica domestica, mezzi necessari a facilitare la vita del disabile.
Per poter usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92 è necessario essere in possesso del verbale dell’accertamento dell’handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92) rilasciato dalla competente Commissione Medica Integrata Asl/Inps per se stessi o per la persona da assistere. Oltre a questo, per poter mantenere lo status e continuare a godere delle agevolazioni previste dalla legge 104, è necessario ricordarsi di adempiere a determinati obblighi.
Si chiama Dichiarazione annuale per l’indennità di accompagnamento ed è una dichiarazione che i titolari di questa misura di sostegno hanno l’obbligo di sottoscrivere, una vera e propria dichiarazione di responsabilità. Serve a segnalare, nella fattispecie, se ci sono dei ricoveri in corso e, se sono a titolo gratuito o a pagamento.
L’obbligo di presentare questa dichiarazione serve a confermare che i beneficiari mantengano i requisiti per ricevere l’indennità. Si tratta di un procedimento in vigore dal 1997 e la procedura si collega direttamente all’articolo 1 della Legge 18/1980, che nega l’indennità agli invalidi civili se ricoverati gratuitamente in istituti. Quindi in caso di ricovero, il beneficiario deve specificare se è gratuito o a pagamento, perché questo fa la differenza sull’erogazione dell’indennità.
Nel caso in cui ci si trovi di fronte a un ricovero gratuito, in quel periodo l’indennità di accompagnamento viene sospesa e, in caso di dimissione o interruzione temporanea del ricovero, può essere ripresa. Invece per quanto riguarda i ricoveri a pagamento, questi ovviamente non fanno perdere il diritto di indennità a pagamento.
I ricoveri sono considerati a pagamento se l’interessato o la sua famiglia copre interamente la retta-base, oppure se l’interessato o la sua famiglia copre solo una parte della retta-base, e l’altra parte è a carico dell’ente pubblico. L’indennità di accompagnamento non viene sospesa se il beneficiario contribuisce finanziariamente solo a una parte della retta base, mentre l’altra parte è coperta da un ente pubblico. Questo assicura che l’indennità continui a essere erogata a supporto del beneficiario.
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